Articolo 1 - Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi dell’ articolo 18 della Costituzione e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’ Associazione sportiva denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica VOLPIANO RUGBY” con sede legale a Volpiano, in via Torino 1.
Articolo 2 - Scopo
- 1. L' Associazione Sportiva Dilettantistica Volpiano Rugby, di seguito indicata come Associazione, è laica, apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell' Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L' Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall' elettività delle cariche sociali; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 2. L' Associazione promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale basato sul ripudio di ogni forma di razzismo, violenza, intolleranza; l' Associazione ha per oggetto la formazione e la preparazione di squadre giovanili e senior, l'esercizio e l' organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva. In particolare si prevede lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e degli atleti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
- 3. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, l' Associazione potrà: a) svolgere l'attività di acquisizione, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport; b) organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
- 4. I colori adottati come colori sociali sono il bianco, il blu e l’arancio, variamente combinati a seconda delle esigenze. Per particolari motivazioni il Consiglio Direttivo può deliberare di adottare temporaneamente o definitivamente altri colori.
- 5. L' Associazione, per meglio raggiungere i suoi scopi statutari, può affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI o delle altre Federazioni sportive nazionali delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti. In particolare, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Rugby nonché a quanto disposto dalle altre federazioni sportive alle quali intenderà affiliarsi; s'impegna inoltre ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente atto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L' Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
- 1. Possono far parte dell' Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che solidarizzano con le attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall' Associazione e che ne facciano richiesta con apposito modulo, che versino le quote associative e che accettino lo statuto. Per i genitori degli atleti la qualità si socio si intende acquisita al momento della presentazione della domanda e si perfeziona con il pagamento della quota sociale. Tutti gli altri casi devono essere valutati e le domande accettate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha tempo 30 giorni dalla presentazione della domanda per esaminarla e pronunciarsi sulla ammissione a socio. Se entro tale termine non viene comunicato al richiedente il rigetto della domanda, questa si intende accettata. Ai fini sportivi si richiede una condotta conforme ai principi della lealtà sportiva, con l'obbligo assoluto di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, pena la immediata sospensione della propria condizione di socio.
- 2. La qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa con deliberazione motivata del consiglio direttivo adottata con il voto della maggioranza dei componenti. Contro tale deliberazione è ammesso appello all'assemblea generale.
- 3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
- 1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.
- 3. Il socio minorenne che ha compiuto i sedici anni ha il diritto di partecipare alle assemblee nonché gode di elettorato attivo. Il diritto a ricoprire cariche sociali verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 4. La qualifica di socio e di tesserato dà diritto a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, e a partecipare alle iniziative organizzate dal consiglio direttivo.
- 5. Gli atleti tesserati, se non hanno versato la quota associativa, non sono considerati soci.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all' Associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria con comunicazione scritta al consiglio direttivo;
B. morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni entro e fuori dall' Associazione ritenute contro gli scopi statutari (art. 2), o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) Collegio dei Probiviri; e) Comitato tecnico organizzativo; f) Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea
- 1. L' assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell' Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l' universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Se non viene convocata dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti, la data di convocazione è stabilita direttamente dai soci richiedenti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- 3. L' assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell' Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta da un socio indicato dall'assemblea stessa.
- 5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- 6. Il presidente dell’assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
- 1. Nel caso di impossibilità a partecipare alle assemblee, è consentito il ricorso all'uso della delega scritta ad un altro socio; ciascun socio può rappresentare in assemblea solo un altro associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
- 1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2. L' assemblea deve essere indetta e convocata a cura del consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, entro il 28 febbraio, per l’ approvazione del bilancio consuntivo dell’ anno solare precedente e per l’ esame del bilancio preventivo.
- 3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione (compreso il Collegio dei Probiviri) e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
- 4. La convocazione dell'assemblea ordinaria, in particolari urgenze, avverrà con un preavviso minimo di tre giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e la motivazione dell'urgenza.
Articolo 11 - Validità assembleare
- 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. Ogni socio tesserato entro il 15 ottobre precedente ha diritto ad un voto, salvo che sia iscritto da almeno 4 mesi. I soci che sono tesserati da meno di 4 mesi possono partecipare all’assemblea, ma non hanno diritto di voto.
- 3. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4. In seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
- 1. L' assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2. L' assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell' Associazione e modalità di liquidazione e tutte le materie di particolare rilievo per il buon funzionamento dell’ Associazione (quali ad esempio, gli accordi con altre società -sportive e non- e tutte le obbligazioni che comportino oneri rilevanti per l’ Associazione).
Articolo 13 - Consiglio direttivo
- 1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da nove a quindici componenti -di cui almeno tre in rappresentanza dei genitori-, in numero sempre dispari, e determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 2. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovranno avvenire entro 45 giorni dalla data di decadenza del precedente Direttivo.
- 3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che non ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, mediante affissione, per almeno sette giorni, nella sede dell’Associazione.
- 6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno oppure, su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
Articolo 14 - Dimissioni
- 1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati non eletti, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- 3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria.
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
g) stabilire la quota associativa annua, previa ratifica dell'assemblea degli associati.
Articolo 16 - Il Presidente
- 1. Il Presidente gestisce l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Controlla il funzionamento dell’ Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dando mandato quando occorre, ad un membro del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
Articolo 17 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 18 - Il Segretario e il Tesoriere
- 1. Il Segretario del Consiglio Direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, redige e tiene aggiornati gli archivi dei dati della Associazione e il libro dei Soci, si occupa delle pratiche relative ai rapporti con Enti e Associazioni, si occupa delle pratiche relative ai giocatori. Il Segretario e il Tesoriere possono essere affiancati da uno o più vicari, scelti anche tra soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo e predispone la bozza dei bilanci. Nel caso che il Consiglio Direttivo lo ritenga utile, le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona e possono essere attribuite anche a persone esterne al Consiglio Direttivo.
Articolo 19 - Collegio dei Probiviri e relative funzioni
E’ istituito il collegio dei probiviri. Tale organo interpreta e risolve dubbi di interpretazione dello statuto e dei regolamenti e, se richiesto, decide, in prima istanza, in via bonaria e senza formalità di procedura, qualsiasi controversia interna, in tema di rapporti associativi, che possa sorgere tra i soci, tra questi e qualsiasi organo dell'associazione e tra i componenti degli organi sociali. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall' assemblea ordinaria. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza o dimissione di un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano, che dura in carica, a sua volta, fino alla scadenza del mandato. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza totalitaria del collegio, e le delibere vengono adottate a maggioranza. Il collegio dei probiviri è presieduto dal membro più anziano. Il collegio si riunisce, ogni qualvolta vengano sottoposte questioni al suo esame, su convocazione del membro più anziano, fatta anche in modo informale e telefonico, purchè almeno sette giorni prima della data fissata.
Ai membri del collegio dei probiviri non spetta alcun compenso né alcun rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni. Chi presiede il collegio comunica per iscritto all'interessato o agli interessati le deliberazioni assunte, inviandone una copia per conoscenza al presidente dell'associazione e conservandone una copia agli atti.
Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti
- 1. Il Collegio dei Revisori contabili è eletto dall’ Assemblea.
- 2. I Revisori durano in carica tre anni e scadono al momento della votazione del nuovo Direttivo della Associazione.
- 3. Il Collegio è composto da tre Revisori contabili effettivi e da due supplenti, scelti anche al di fuori della Associazione.
- 4. Risultano eletti Revisori contabili effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte.
- 5. I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.
- 6. I Revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell’ Associazione, esercitano il controllo sulla regolarità dell’ andamento della gestione economico-finanziaria e ne riferiscono all’ Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
- 7. I Revisori contabili partecipano di diritto, senza voto deliberativo se non soci, alle Assemblee dell’ Associazione. Il Presidente del Collegio è invitato e ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8. I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età decrescente.
- 9. L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di consigliere.
Articolo 21 - Il rendiconto
- 1. Il Tesoriere redige la bozza dei bilanci, da sottoporre all’ approvazione del Consiglio Direttivo. Prima dell’ approvazione da parte dell’ assemblea dei Soci, i bilanci dovranno essere verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, il quale dovrà redigere una sintetica relazione firmata da tutti i membri. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’ Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
- 4. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Articolo 22 - Anno sociale e anno finanziario
L' anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’ anno successivo. L'esercizio finanziario coincide con l’ anno solare. Il bilancio preventivo e quello consuntivo si riferiscono all’ anno solare.
In aggiunta a tali bilanci, al termine di ogni anno sociale, tutti i dati della stagione appena conclusa si raccolgono in un bilancio generale dell’ attività svolta (che comprenda, accanto al quadro economico, anche un quadro della situazione complessiva dell’ associazione), in modo da poter consentire una precisa valutazione dell’ anno sociale precedente.
Articolo 23 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti - pubblici e privati - ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
Articolo 24 - Clausola compromissoria
In via definitiva e inappellabile, tutte le controversie insorgenti tra i soci, tra l'Associazione ed i soci, e tra gli organi sociali in senso ampio (comprese le controversie che investono i rapporti tra i componenti di uno stesso organo o di diversi organi sociali), saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, che tutti i soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati - uno per ciascuna - dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo. Agli arbitri è riconosciuto il solo rimborso delle spese per l’opera prestata. Si applica, ove compatibile, la disciplina del codice di procedura civile in tema di arbitrato.
Articolo 25 - Comitato tecnico organizzativo
E’ istituito un Comitato tecnico organizzativo composto da persone che si impegnano negli aspetti gestionali ed organizzativi relativi alle diverse attività dell’ Associazione comprese la realizzazione e la partecipazione a manifestazioni ed eventi. Di tale Comitato fanno parte anche rappresentanti degli atleti. La disciplina analitica di tale organo E’ rinviata al Regolamento generale dell’ Associazione.
Articolo 26 - Scioglimento
- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione espressa, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
- 2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l' autorità preposta, in merito alla destinazione dell' eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- 3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà in favore di altra associazione che persegua finalità sportive, e comunque, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti in materia.
Articolo 27 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive alle quali l'Associazione deciderà di affiliarsi e, in subordine, le norme del Codice Civile.
Articolo 28 - Norme transitorie
- 1. Per consentire la più ampia partecipazione democratica, in deroga all’ art. 11, comma 2, e fino alla scadenza del primo mandato del consiglio direttivo definitivo (eletto cioè, dall’ assemblea ordinaria, secondo le modalità descritte nello statuto), sono immediatamente ammessi al voto e godono di tutti i diritti di elettorato (sia attivo che passivo) tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
- 2. In sede di prima attuazione delle presenti modifiche statutarie i bilanci sono presentati direttamente dal Segretario-Tesoriere all’ esame dell’ assemblea per l’ approvazione; la verifica degli stessi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti verrà effettuata successivamente all’ istituzione di tale organo e presentata unitamente alla relazione contabile, nella prima assemblea utile indetta per la definitiva approvazione.